Art. 2 · (L-R) Definizioni
Titolo I

Art. 2

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(L-R) Definizioni

In vigore dal 26 ago 2017
(L-R) Definizioni 1. Nel presente decreto si intendono per: a) strumenti finanziari: gli strumenti finanziari previsti dall', comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; b) Ministero: il Ministero dell'economia e delle finanze; c) Tesoro: Dipartimento del tesoro; d) Ministro: il Ministro dell'economia e delle finanze; e) Capo del debito pubblico: Dirigente generale capo della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro; f) Direzione: Dipartimento del tesoro - Direzione II; g) debito pubblico interno: prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine emessi in euro; h) debito pubblico estero: titoli e prodotti finanziari emessi in valuta e quelli emessi secondo le medesime modalità procedurali; i) Fondo: il "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato"; l) conto disponibilità: il conto "disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria"; m) titoli di Stato: tutte le forme di indebitamento dello Stato, a breve, medio e lungo termine, nonché i prestiti della Ferrovie dello Stato S.p.a. riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell', comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; n) titoli: documenti, certificati o scritture, anche nelle forme di iscrizioni contabili rappresentativi di diritti su strumenti finanziari; o) prodotti finanziari: obbligazioni e titoli non negoziabili; p) intermediari: i soggetti che sono intestatari di conti presso la società di gestione accentrata e tramite i quali possono esercitarsi i diritti patrimoniali ed effettuarsi le operazioni di trasferimento, di vincolo o svincolo sugli strumenti medesimi oggetto di gestione accentrata; q) ridenominazione: rideterminazione in euro dei valori degli strumenti finanziari espressi in un'unità monetaria nazionale; r) società di gestione accentrata: le società di gestione aventi sede legale in Italia ovvero nell'Unione europea che svolgono in via prevalente o esclusiva servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari; s) società gestione MTS: società per il mercato dei titoli di Stato - M.T.S. - S.p.a.; t) capitale sociale: l'ammontare del capitale sociale della società di gestione accentrata interamente versato ed esistente; u) sistemi: i sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari; v) separazione cedolare: operazione di separazione della componente cedolare dal valore di rimborso del titolo; z) mantello: il valore di rimborso del titolo privato delle componenti cedolari; aa) ricostituzione del titolo: l'operazione di riunione con il mantello delle componenti cedolari già separate, anche se originate da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli; bb) valute aderenti: valute degli Stati aderenti all'Unione economica e monetaria (L-R).

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "La definizione di strumenti finanziari contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, deve intendersi riferita agli strumenti finanziari elencati nell'Allegato I, Sezione C, numeri (2) e (4) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-2