Art. 19 · (L) Conservazione dei documenti
Capo ISez. I

Art. 19

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(L) Conservazione dei documenti

In vigore dal 1 mar 2004
. (L) Conservazione dei documenti 1. I documenti prodotti restano in deposito presso la direzione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di cinque anni. (L). 2. Decorsi i cinque anni dalla data in cui risultano presentate le contabilità dei pagamenti, la direzione ha facoltà di eliminare i relativi titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. (L).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-19