Capo I›Sez. I
Art. 19
19 / 83(L) Conservazione dei documenti
In vigore dal 1 mar 2004
. (L)
Conservazione dei documenti
1. I documenti prodotti restano in deposito presso la direzione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di cinque anni. (L).
2. Decorsi i cinque anni dalla data in cui risultano presentate le contabilità dei pagamenti, la direzione ha facoltà di eliminare i relativi titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. (L).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-19