Capo I›Sez. I
Art. 14
14 / 83(L) Diritti del titolare del conto
In vigore dal 1 mar 2004
. (L)
Diritti del titolare del conto
1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto è legittimato al pieno ed esclusivo esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi, e può disporne in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia. (L).
2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari. (L).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-14