Art. 12 · (L) Attribuzioni della società di gestione e dell'intermediario
Capo ISez. I

Art. 12

12 / 83

(L) Attribuzioni della società di gestione e dell'intermediario

In vigore dal 1 mar 2004
. (L) Attribuzioni della società di gestione e dell'intermediario 1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina del presente Titolo e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, si effettua soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che individua i requisiti che tali soggetti devono possedere e le attività che i soggetti stessi sono abilitati a svolgere. (L). 2. A nome e su richiesta degli intermediari, la società di gestione accentrata provvede all'apertura, per ogni intermediario, di conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso. (L). 3. L'intermediario registra, per ogni titolare del conto, gli strumenti finanziari di pertinenza dello stesso titolare, nonché il trasferimento, gli atti di gestione ed i vincoli di cui all', disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati anche rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. (L).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-12