Art. 10 · (L) Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati
Capo ISez. I

Art. 10

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(L) Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati

In vigore dal 1 mar 2004
. (L) Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le indicazioni relative alla lira e alle altre valute aderenti, presenti negli strumenti finanziari non ridenominati durante il periodo transitorio, si intendono riferite all'unità euro con un numero illimitato di cifre decimali e sono contestualmente espressi - ai fini della negoziazione del servizio finanziario, del trasferimento dei titoli e della rendicontazione - in una quantità convenzionale corrispondente al valore nominale originario, nel rispetto del piano di rimborso. L'arrotondamento al centesimo di euro deve essere applicato al momento della determinazione del corrispettivo. (L).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-10