Art. 32 · (R) Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato
Sez. II

Art. 32

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(R) Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato

In vigore dal 24 mar 2004
. (R) Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato 1. Entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza della società di gestione, il Tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta, autorizza l'esercizio dei mercati quando: a) la società di gestione dimostra di possedere i requisiti previsti dall', commi 2, 3, 4, e 5, del decreto legislativo n. 58/1998; b) il regolamento è stato approvato ai sensi dell', comma 2, del presente testo unico. (R). 2. Ove il Tesoro richieda informazioni complementari alla società di gestione del mercato, i termini di cui al comma 1 sono interrotti e, dalla data di ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo termine di 30 giorni. (R). 3. Il difetto dei requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di cui all', comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia. (R). 4. Le comunicazioni di cui all', comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 sono effettuate anche al Tesoro e alla Banca d'Italia. Si applica l', comma 7, del decreto legislativo n. 58/1998; in caso di inosservanza si applica l', comma 5, del decreto legislativo medesimo. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro il termine previsto dall', comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998. (R). 5. La CONSOB iscrive i mercati autorizzati nell'elenco di cui all', comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia. (R).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;397#art-32