Sez. II
Art. 31
24 / 83(R) Regolamento del mercato
In vigore dal 24 mar 2004
. (R)
Regolamento del mercato
1. L'organizzazione e la gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato italiani ed esteri sono disciplinati da regolamenti deliberati dall'assemblea ordinaria delle rispettive società di gestione; i regolamenti possono attribuire al Consiglio di amministrazione il potere di dettare disposizioni d'attuazione. I regolamenti disciplinano in ogni caso:
a) le condizioni e le modalità di ammissione degli operatori alle negoziazioni, con riferimento anche all'adeguatezza patrimoniale e ai livelli di operatività;
b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni anche con riferimento alle modalità tecniche ed al numero minimo di partecipanti e gli eventuali obblighi degli operatori, nonché le misure adottabili nei confronti degli operatori inadempienti;
c) le caratteristiche organizzative, i livelli di patrimonializzazione e di operatività degli operatori principali;
d) gli obblighi degli operatori principali, che devono formulare in via continuativa offerte di acquisto e di vendita di titoli, differenziati per caratteristiche, mantenere condizioni competitive di prezzo e svolgere scambi significativi;
e) i titoli e i contratti ammessi, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili, che non potranno essere comunque inferiori a quelli determinati ai sensi dell', comma 10, del decreto legislativo n. 58/1998;
f) le condizioni e le modalità per la sospensione e l'esclusione dei soggetti e dei titoli ammessi alle negoziazioni;
g) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi, nonché l'elaborazione e la diffusione in forma aggregata di prezzi e quantità negoziate. (R).
2. I regolamenti di cui al comma 1, e le eventuali successive modificazioni ai medesimi sono approvate, entro 90 giorni, dal Ministro, sentita la Banca d'Italia e la CONSOB, verificandone la conformità al presente capo e alla disciplina comunitaria nonché l'idoneità ad assicurare l'efficienza complessiva del mercato, un'adeguata e corretta informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi. (R).
3. Per la pubblicità dei regolamenti vengono osservate le disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998. (R).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;397#art-31