Art. 7 · Verifica della condizione degli eletti

Art. 7

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Verifica della condizione degli eletti

In vigore dal 26 feb 2004
1. Il Comitato giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri membri. 2. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento della elezione, o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste, il Comitato la contesta al membro interessato. 3. Il membro del Comitato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità. 4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il Comitato delibera definitivamente e, se ritiene sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. Se il membro non vi provvede entro i successivi dieci giorni, il Comitato lo dichiara decaduto. 5. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale di Roma. 6. Nel giorno successivo, la deliberazione è depositata nella segreteria del Comitato e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto. 7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395#art-7