Art. 34 · Esenzione dai diritti consolari

Art. 34

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Esenzione dai diritti consolari

In vigore dal 26 feb 2004
1. Gli atti rilasciati dagli uffici consolari ai fini dell'applicazione della legge sono esenti da qualsiasi diritto consolare, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395#art-34