Art. 33 · Soluzione delle controversie

Art. 33

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Soluzione delle controversie

In vigore dal 26 feb 2004
1. In caso di soluzione delle controversie ai sensi dell' della legge, il parere richiesto dal Ministero degli affari esteri all'autorità consolare, al segretario generale del Consiglio generale degli italiani all'estero e ai membri del Consiglio generale degli italiani all'estero residenti nello Stato ove opera il Comitato è espresso entro trenta giorni dalla richiesta. 2. Contro i provvedimenti adottati ai sensi dell' della legge è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio avente sede in Roma. La procedura di composizione in via amministrativa prevista dall' della legge deve essere esperita preliminarmente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395#art-33