Art. 25 · Voti contestati

Art. 25

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Voti contestati

In vigore dal 26 feb 2004
1. Entro quarantotto ore dal ricevimento dei plichi di cui all', comma 3, il comitato elettorale circoscrizionale procede, per ogni seggio, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti. 2. Le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, sono chiuse in un unico plico che, sigillato e firmato dai componenti del comitato elettorale, è allegato al verbale di cui all', comma 1, della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395#art-25