Art. 23 · Operazioni di scrutinio

Art. 23

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Operazioni di scrutinio

In vigore dal 26 feb 2004
1. Completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, si procede alle operazioni di spoglio. A tale fine: a) il vice presidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto e la apre; b) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di essa e la consegna al segretario; c) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate in apposita cassetta. 2. Le operazioni di cui al comma 1 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395#art-23