Art. 17 · Stampa e invio del materiale elettorale

Art. 17

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Stampa e invio del materiale elettorale

In vigore dal 26 feb 2004
1. La scheda elettorale riporta, accanto al contrassegno, il cognome e il nome dei candidati di ciascuna lista, secondo il modello di cui alle tabelle A, B e C allegate al presente regolamento. 2. Il capo dell'ufficio consolare accerta la conformità delle schede elettorali stampate ai sensi dell', comma 1, della legge, ai modelli di cui alle tabelle A, B e C allegate al presente regolamento. 3. Il tagliando comprovante l'esercizio del diritto di voto, di cui all', comma 6, della legge, riporta unicamente un numero o codice corrispondente a una posizione nell'elenco degli elettori. Sul tagliando non sono apposti dati che consentono di risalire direttamente e immediatamente all'identità dell'elettore. 4. L'ufficio consolare invia all'elettore il plico di cui all', comma 3, della legge mediante il sistema postale più affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalità previste dagli , comma 1, e 17, commi 3, 6 e 7, della legge, e comunque in maniera che risulti ricevuta, anche collettiva, dell'invio. 5. Nei verbali di incenerimento delle buste contenenti schede pervenute a ciascun ufficio consolare dopo la scadenza del termine di cui all', comma 7, della legge e delle schede stampate e non utilizzate per i casi di cui all', comma 5, della legge sono registrati il numero delle buste contenenti schede pervenute oltre il termine e incenerite, il giorno di arrivo delle medesime presso l'ufficio consolare, il numero delle schede stampate, non utilizzate e quindi incenerite, le modalità dell'incenerimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395#art-17