Art. 8 · Impiego in altre attività istituzionali e passaggio ad altri ruoli

Art. 8

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Impiego in altre attività istituzionali e passaggio ad altri ruoli

In vigore dal 5 mar 2004
Impiego in altre attività istituzionali e passaggio ad altri ruoli 1. Gli atleti che perdono l'idoneità alle attività delle «Fiamme Oro» per una delle cause previste dal comma 2 sono destinati, con decreto del direttore centrale degli affari generali della Polizia di Stato, ad altri compiti di istituto ed impiegati in una delle altre attività istituzionali previste per il ruolo di appartenenza, fermo restando il possesso dei relativi requisiti di idoneità al servizio di polizia. I predetti frequentano un corso di aggiornamento professionale della durata non inferiore a tre mesi, la cui gestione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneità all'attività nelle «Fiamme Oro» sono le seguenti: a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le modalità stabilite con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; b) perdita dei requisiti di idoneità fisica necessari per l'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito delle «Fiamme Oro»; c) non riconoscimento della qualità di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi; d) sospensione definitiva disposta dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi. 3. Per le discipline unicamente di squadra, la valutazione sulla perdita di idoneità alle attività delle «Fiamme Oro» di cui al comma 2, lettera d), è effettuata con riguardo al piazzamento della rappresentativa delle «Fiamme Oro», la cui fascia di merito è costituita dalla permanenza nella serie A del rispettivo campionato nazionale assoluto. 4. Il personale di cui al comma 1, in possesso dei titoli professionali, può, per esigenze di servizio o a domanda presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto previsto dal medesimo comma 1, essere trasferito, con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nelle corrispondenti qualifiche del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, nei limiti delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche dei predetti ruoli. Il trasferimento è subordinato al superamento di una prova teorica o pratica le cui modalità sono stabilite con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. 5. Il personale trasferito ai sensi del comma 4 è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella rivestita all'atto del trasferimento, conservando l'anzianità maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam da riassorbire con i successivi miglioramenti economici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 dicembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 228
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;393#art-8