Art. 5 · Graduatorie

Art. 5

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Graduatorie

In vigore dal 5 mar 2004
1. Con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie relative alle singole discipline sportive sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli, e dichiarati i vincitori dei concorsi medesimi. 2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti di polizia e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;393#art-5