Art. 7
7 / 9Direttore generale
In vigore dal 13 gen 2004
1. Il Direttore generale, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della legge 12 gennaio 1991, n. 13, è scelto tra i dirigenti dell'Ente ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Ente stesso ed è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su proposta del Consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni rinnovabile.
2. Il Direttore generale svolge le funzioni di cui all', comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. In particolare, svolge i seguenti compiti:
a) partecipa, con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di indirizzo e vigilanza;
b) ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
c) provvede, in esecuzione dei criteri deliberati dal consiglio di amministrazione, all'adozione dei provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti, nonché di quelli relativi all'attribuzione agli stessi dell'indennità di funzione;
d) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo;
e) esercita i poteri di cui all' del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, in quanto applicabili, ed ogni altro potere attribuitogli dal Presidente o dal consiglio di amministrazione.
3. Alle sedute del consiglio di amministrazione, il Direttore generale può farsi assistere dai dirigenti o dai funzionari responsabili dei vari servizi dell'Istituto, quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-11-24;357#art-7