Art. 3
3 / 8Indennità operativa
In vigore dal 8 gen 2004
1. Il comma 10 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpreta nel senso che il personale percettore dell'indennità fondamentale di aeronavigazione o di volo di cui agli della legge 23 marzo 1983, n. 78, e di una delle indennità supplementari previste dall'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della medesima legge, quando cessa di percepire la predetta indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari ad un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni anteriormente alla data di entrata in vigore del comma 10 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
2. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli della legge 23 marzo 1983, n. 78, nonché dall', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-11-20;349#art-3