Art. 9 · Tutela assicurativa
Titolo II

Art. 9

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Tutela assicurativa

In vigore dal 8 gen 2004
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue: a) Arma dei carabinieri: Euro 640.000,00; b) Corpo della guardia di finanza: Euro 400.000,00.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-11-19;348#art-9