Titolo I
Art. 5
5 / 12Buoni pasto
In vigore dal 8 gen 2004
1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le seguenti risorse per la concessione dei buoni pasto, così ripartite: a) Polizia di Stato: Euro 715.000,00;
b) Polizia penitenziaria: Euro 289.000,00;
c) Corpo forestale dello Stato: Euro 45.000,00.
2. I criteri per l'utilizzo delle somme sopra indicate e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-11-19;348#art-5