Titolo I
Art. 3
3 / 12Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
In vigore dal 5 gen 2005
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti risorse economiche annue:
a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00;
b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00;
c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 3 del presente decreto, e' incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'anno 2004: 1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00; 2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 3.846.000,00; 3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00; b) per l'anno 2005: 1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00; 2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 6.341.000,00; 3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00." Ha disposto altresi' (con l'art. 7, comma 2) che tali importi non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-11-19;348#art-3