Art. 7
7 / 8Abrogazioni
In vigore dal 19 dic 2003
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) , terzo comma, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208;
b) del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024;
c) , secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito dall' del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024;
d) articolo 16, primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito dall' del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28;
e) articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito, rispettivamente, dagli del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28;
f) del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-10-24;340#art-7