Art. 4
4 / 8Divieto di permanenza in aree non più rispondenti
In vigore dal 19 dic 2003
1. L'impianto regolarmente installato deve essere rimosso quando l'edificazione effettiva abbia superato, nell'area compresa entro il raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 3 dell'allegato al presente regolamento, e dall'area di sosta dell'autocisterna, la densità territoriale di tre metri cubi per metro quadrato.
2. L'impianto che, per variazioni degli strumenti urbanistici comunali intervenute successivamente alla sua realizzazione, venga a cadere in una zona destinata a verde pubblico deve essere rimosso allorchè l'area destinata a verde pubblico venga integralmente attrezzata, ovvero quando vengano a mancare le distanze di sicurezza esterne rispetto alle strutture di tipo fisso di pertinenza dell'area stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-10-24;340#art-4