Art. 2
2 / 11Articolazione del Ministero
In vigore dal 5 dic 2003
1. Il Ministero è articolato a livello centrale, a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in tre dipartimenti.
2. I dipartimenti assumono rispettivamente la denominazione di:
a) Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione;
b) Dipartimento per l'istruzione;
c) Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca. Nell'ambito dei predetti dipartimenti sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli .
3. Il Ministero è articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e i loro compiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-11;319#art-2