Art. 8 · Misure a favore della mobilità

Art. 8

8 / 21

Misure a favore della mobilità

In vigore dal 25 set 2003
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai funzionari della carriera prefettizia trasferiti a norma del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in una sede di servizio situata in provincia diversa da quella in cui prestano servizio, che nella sede di destinazione non siano assegnatari di alloggio da parte dell'Amministrazione dell'interno, spettano dieci giorni lavorativi di assenza retribuiti per trasferimento da fruire entro sei mesi dalla data di effettiva assunzione in servizio nella nuova sede. 2. Il periodo di assenza di cui al comma 1 è cumulabile nell'anno solare con il congedo ordinario ed è valutato agli effetti dell'anzianità di servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-01;252#art-8