Art. 4 · Tempo di lavoro

Art. 4

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Tempo di lavoro

In vigore dal 25 set 2003
1. Nel rispetto delle pecularità funzionali dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione dell'interno, il funzionario della carriera prefettizia organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonché alle responsabilità inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire. 2. In considerazione della pecularità delle funzioni, al personale della carriera prefettizia non si applica il regime di lavoro a tempo parziale. 3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di festività, al funzionario della carriera prefettizia deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente a quello sacrificato alle necessità del servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-01;252#art-4