Art. 2
2 / 21Decorrenza e durata
In vigore dal 25 set 2003
1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per gli aspetti giuridici ed è valido dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per gli aspetti economici.
2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-01;252#art-2