Art. 14 · Stipendio tabellare

Art. 14

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Stipendio tabellare

In vigore dal 25 set 2003
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 lo stipendio tabellare è stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità: prefetto: Euro 74.100,00; viceprefetto: Euro 47.770,00; viceprefetto aggiunto: Euro 35.344,00. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 lo stipendio tabellare è rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità: prefetto: Euro 79.260,00; viceprefetto: Euro 51.150,00; viceprefetto aggiunto: Euro 37.140,00. 3. Lo stipendio tabellare di cui ai commi 1 e 2 contiene ed assorbe l'indennità integrativa speciale negli importi di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all', comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-01;252#art-14