Art. 14 · Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione e smaltimento
Capo III

Art. 14

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Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione e smaltimento

In vigore dal 26 set 2003
Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione e smaltimento 1. I rifiuti di cui all', comma 1, lettera h), devono essere smaltiti in impianti di incenerimento. Nelle more del recepimento della direttiva 2000/76/CE, lo smaltimento dei chemioterapici antiblastici può avvenire negli impianti di incenerimento già autorizzati per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. 2. I rifiuti di cui all', comma 1, lettera h), numeri 2) e 3), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. 3. Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope di cui all', comma 1, lettera h), numero 4), devono essere avviate allo smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il deposito temporaneo, il trasporto e lo stoccaggio sono esclusivamente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
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