Art. 16
16 / 17Comunicazioni
In vigore dal 7 nov 2003
1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano contro ricevuta, telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento ovvero telegramma. In caso di trasmissione per telegramma, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.
2. Al richiedente ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento le comunicazioni vengono effettuate al domicilio indicato nella domanda. Al committente del messaggio pubblicitario e, se conosciuto, al suo autore le comunicazioni vengono effettuate presso l'ultima residenza, domicilio o sede conosciuti o comunque risultanti da pubblici registri. Se le comunicazioni non possano avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di un avviso nel bollettino di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Una copia del bollettino è tenuta a disposizione degli interessati presso la sede dell'Autorità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-11;284#art-16