Art. 2 · Uffici di diretta collaborazione

Art. 2

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Uffici di diretta collaborazione

In vigore dal 6 set 2003
1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli , comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Essi prestano collaborazione al Ministro con riguardo alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, e, in particolare, riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi dei costi e dei benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati. 2. Sono uffici di diretta collaborazione: a) l'ufficio di Gabinetto; b) la segreteria del Ministro; c) l'ufficio del coordinamento legislativo; d) la segreteria tecnica del Ministro; e) l'ufficio stampa; f) le segreterie e l'Ufficio dei Vice Ministri; g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato; h) il servizio di controllo interno. 3. Il Capo di Gabinetto coordina l'intera attività di supporto e gli uffici di diretta collaborazione che costituiscono, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilità ed uno o più centri di costo. Assolve, altresì, ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge. 4. La segreteria del Ministro, la segreteria tecnica del Ministro e l'ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro. 5. Le segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Vice Ministri e Sottosegretari. 6. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il Vice Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono dell'ufficio di Gabinetto e dell'ufficio del coordinamento legislativo. 7. Il servizio di controllo interno opera nella posizione di autonomia operativa stabilita dalle specifiche disposizioni che lo disciplinano. 8. Il Ministro con proprio decreto individua uffici di diretta collaborazione presso i quali operano gli ufficiali della Guardia di finanza con funzioni di collegamento per le materie rientranti fra i compiti istituzionali del Corpo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-03;227#art-2