Capo III
Art. 6
6 / 6Disposizioni finali e transitorie
In vigore dal 20 giu 2003
1. La disposizione di cui all', comma 1, lettera b), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si intendono abrogati:
a) l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;
b) l'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. I riferimenti alle disposizioni indicate nell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenuti in ogni altro atto normativo si intendono fatti alle disposizioni dei commi 6-ter e 6-quater dell' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall' del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 123
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-16;126#art-6