Art. 16 · Disposizioni transitorie

Art. 16

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Disposizioni transitorie

In vigore dal 2 lug 2003
1. I certificati emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto dai soggetti che risultano iscritti nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono considerati certificati qualificati. 2. Fino alla completa operatività dell'elenco di cui all'articolo 28, comma 6, del testo unico coloro che intendono accreditarsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, effettuano gli adempimenti previsti dagli articoli 27 e 28 del medesimo testo unico presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-07;137#art-16