Art. 7 · Ripartizioni

Art. 7

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Ripartizioni

In vigore dal 5 mag 2022
1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 MAGGIO 2022, N. 41. 2. Ai sensi dell', comma 2, della legge, l'assegnazione del numero dei seggi alle singole ripartizioni è effettuata, sulla base dei dati più recenti dell'elenco aggiornato di cui all' pubblicati ai sensi del comma 1, con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all' del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati e all', comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-02;104#art-7