Art. 2 · Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

Art. 2

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Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

In vigore dal 14 giu 2003
Modifiche all' del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 1. All', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), numero 2), la parola: «ristretta» è sostituita dalla seguente: «ridotta»; b) alla lettera m) dopo le parole: «un sito che» sono aggiunte le seguenti: «è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che»; c) dopo la lettera m) è inserita la seguente: «m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea;»; d) dopo la lettera o) sono inserite le seguenti: «o-bis) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie; o-ter) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica; o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate; o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano; o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana»; e) la lettera r) è sostituita dalla seguente: «r) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-12;120#art-2