Art. 95 · Entrata in vigore
Titolo IX

Art. 95

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Entrata in vigore

In vigore dal 1 gen 2004
Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dalla predetta data è abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 febbraio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2003 Ufficio di controllo su Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 230
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-95