Titolo IX
Art. 95
95 / 95Entrata in vigore
In vigore dal 1 gen 2004
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dalla predetta data è abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2003
Ufficio di controllo su Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 230
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-95