Titolo VIII
Art. 88
89 / 95Bilancio tecnico-finanziario a ripartizione
In vigore dal 1 gen 2004
Bilancio tecnico-finanziario a ripartizione
1. L'organo di vertice degli enti previdenziali che adottano il sistema tecnico-finanziario a ripartizione dispone ogni tre anni, salvo diverso termine previsto da norme di legge, la verifica tecnico-attuariale della gestione impostata proiettando gli elementi attivi (contributi e redditi patrimoniali) e passivi (prestazioni) sulla scorta di ipotesi evolutive di ordine demografico, economico e finanziario.
2. Le risultanze di tale verifica vanno trasmesse al Ministero vigilante e al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale di finanza, unitamente ad apposita relazione del direttore generale nell'ambito della quale saranno illustrate le misure da adottare per garantire l'equilibrio gestionale.
3. Quando sia ravvisata l'urgenza di un accertamento dell'andamento economico-finanziario dell'ente, l'organo generale di vertice può disporre la verifica tecnica ancor prima della scadenza del triennio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-88