Art. 83 · Verifiche alle strutture e alle casse dell'ente
Capo II

Art. 83

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Verifiche alle strutture e alle casse dell'ente

In vigore dal 1 gen 2004
Verifiche alle strutture e alle casse dell'ente 1. Ferme restando le competenze affidate in materia al collegio dei revisori dei conti, il regolamento di contabilità di cui all', comma 2, può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente. Della verifica viene redatto verbale da custodire agli atti dell'ufficio controllato. 2. Il collegio dei revisori dei conti, nelle sue periodiche verifiche, vigila sulla esatta osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, acquisendo la relativa documentazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-83