Titolo VI
Art. 74
83 / 95Sistemi di elaborazione automatica delle informazioni
In vigore dal 1 gen 2004
Sistemi di elaborazione automatica delle informazioni
1. Il processo di automazione di ciascun ente pubblico deve rispondere alle finalità, ai criteri ed ai vincoli procedurali indicati nel decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
2. Ferme restando le disposizioni dettate dall' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della semplificazione delle procedure, gli enti possono avvalersi, per la tenuta delle scritture finanziarie ed economico-patrimoniali, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di sistemi di elaborazione automatica delle informazioni rispondenti alle disposizioni contabili contenute nel presente regolamento.
3. Lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito di ciascun ente, cui deve essere adibito di norma personale dipendente, deve favorire, ove possibile, la integrazione e la interconnessione con quelli delle altre amministrazioni pubbliche al fine di consentire il contenimento dei costi, il potenziamento dei supporti conoscitivi atti alle decisioni pubbliche ed al miglioramento complessivo dei servizi da offrire all'utenza.
4. Le forme dei modelli relative alle scritture contabili nonché ogni altro registro, scheda o partitario occorrente per la contabilità non previste dal presente regolamento, sono stabilite dal regolamento di contabilità di cui all', comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-74