Capo III
Art. 73
60 / 95Bilancio consolidato
In vigore dal 1 gen 2004
Bilancio consolidato
1. Gli enti di cui all', comma 14, redigono un bilancio consolidato in modo che l'informazione sulla realtà economico-finanziaria dell'ente o del gruppo si realizzi mediante l'esposizione del bilancio dei singoli organi o degli enti controllati al netto dei movimenti interni.
2. Il bilancio consolidato è costituito dai seguenti documenti:
a) conto di bilancio consolidato strutturato per categorie;
b) conto economico consolidato;
c) stato patrimoniale consolidato;
d) nota integrativa.
3. Al rendiconto consolidato sono allegati:
a) la situazione amministrativa;
b) la relazione sulla gestione;
c) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente e dagli altri organismi in cui è articolato l'ente o dai vari enti controllati. Gli enti pubblici che abbiano comunque il controllo di società da essi partecipate, anche se solo minoritariamente, sono tenuti a corredare il proprio rendiconto generale di copia del bilancio delle società stesse da ultimo approvato e depositato.
5. Le modalità di redazione dei bilanci consolidati, la struttura ed il contenuto degli stessi, nonché i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali da illustrare nella nota integrativa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-73