Capo II
Art. 69
38 / 95Organi decentrati
In vigore dal 1 gen 2004
Organi decentrati
1. Le esigenze funzionali ed operative degli organi decentrati sono soddisfatte con gli ordini di provvista fondi emessi dai dirigenti amministrativi competenti a favore dei funzionari ordinatori nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo I del presente titolo. Se agli organi periferici è accordata una pronunciata autonomia amministrativa e contabile, i relativi bilanci sono assoggettati al processo di consolidamento di cui agli , comma 14, e 73.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-69