Art. 67 · Operazioni di chiusura. Rendicontazione
Titolo V

Art. 67

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Operazioni di chiusura. Rendicontazione

In vigore dal 1 gen 2004
Operazioni di chiusura. Rendicontazione 1. Gli impegni derivanti dagli ordini di provvista fondi emessi sono ridotti, alla chiusura dell'esercizio, all'importo dei titoli estinti. 2. Le disponibilità residue sul conto corrente di bilancio costituiscono economia. 3. Le somme in contanti non impiegate per il pagamento delle spese sono versate nel conto corrente ordinario dell'ente entro il termine di presentazione, indicato al successivo comma 6, del rendiconto relativo al secondo semestre dell'esercizio. 4. Ferme restando le disposizioni contenute nell', comma 3, entro il termine di cui al comma 3, i pagamenti che eccedono lo stanziamento del capitolo sono regolarizzati mediante variazioni compensative ai capitoli interessati, da apportare con provvedimenti del titolare del centro di responsabilità competente, da comunicare al servizio ragioneria. 5. La rendicontazione dei pagamenti è semestrale, quella del primo semestre è presentata entro il mese di luglio e quella del secondo semestre entro il mese di gennaio dell'esercizio successivo. Ai fini della rendicontazione: a) gli ordinativi estinti sono trasmessi dall'istituto di credito tesoriere o cassiere al funzionario ordinatore in uno con l'elenco analitico degli ordinativi stessi per ciascun conto corrente di bilancio, e per ciascun capitolo di spesa. L'elenco attesta espressamente, accanto agli estremi identificativi di ciascun titolo nell'ordine di prenotazione, l'avvenuto pagamento dell'avente diritto. b) il funzionario ordinatore allega a ciascun elenco i documenti giustificativi delle spese e dei versamenti all'entrata e trasmette semestralmente i rendiconti all'ufficio competente. Una copia degli elenchi è trasmessa al servizio ragioneria che - a seguito del riscontro dell'ufficio amministrativo competente, che deve essere esercitato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento - sottopone al controllo di regolarità, anche a campione, i rendiconti dei funzionari ordinatori. 6. L'omessa presentazione del rendiconto oltre i sessanta giorni successivi ai termini previsti dal comma 5 è segnalata alla Corte dei conti ed al collegio dei revisori dei conti dall'ufficio che esercita il riscontro o il controllo dei rendiconti amministrativi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-67