Art. 59 · Congruità dei prezzi
Titolo IV

Art. 59

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Congruità dei prezzi

In vigore dal 1 gen 2004
Congruità dei prezzi 1. L'accertamento sulla congruità dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici è effettuato dai titolari dei centri di responsabilità e di spesa attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi correnti di mercato risultanti anche dalle indagini di mercato. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse, può essere nominata un'apposita commissione, formata da personale anche esterno all'ente nell'ipotesi di carenza di personale interno dotato di specifica professionalità, che accerti la congruità dei prezzi praticati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-59