Art. 44 · La nota integrativa
Capo III

Art. 44

54 / 95

La nota integrativa

In vigore dal 1 gen 2004
La nota integrativa 1. La nota integrativa è un documento illustrativo di natura tecnico-contabile riguardante l'andamento della gestione dell'ente nei suoi settori operativi, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ed ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. 2. Relativamente agli enti ed organismi pubblici la nota integrativa si articola nelle seguenti cinque parti: a) criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale; b) analisi delle voci del conto del bilancio; c) analisi delle voci dello stato patrimoniale; d) analisi delle voci del conto economico; e) altre notizie integrative. 3. Le informazioni dettagliate contenute nella nota integrativa devono in ogni caso riguardare: - gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili; - l'applicazione di norme inderogabili tale da pregiudicare la rappresentazione veritiera e corretta del rendiconto generale, motivandone le ragioni e quantificando l'incidenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria, nonché sul risultato economico; - l'illustrazione delle risultanze finanziarie complessive; - le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione del fondo di riserva; - la composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed economico-patrimoniale; - l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; - la destinazione dell'avanzo economico o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico; - l'analisi puntuale del risultato di amministrazione, mettendone in evidenza la composizione e la destinazione; - la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonché per quelli attivi, la loro classificazione in base al diverso grado di esigibilità - la composizione delle disponibilità liquide distinguendole fra quelle in possesso dell'istituto cassiere o tesoriere, del servizio di cassa interno e delle eventuali casse decentrate; - i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza, nonché i dati relativi al personale comunque applicato all'ente; - l'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i connessi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-44