Art. 28 · Versamento
Capo II

Art. 28

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Versamento

In vigore dal 1 gen 2004
Versamento 1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente. 2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al cassiere o al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e dagli accordi convenzionali. 3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-28