Art. 2 · Ambito di applicazione
Titolo I

Art. 2

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Ambito di applicazione

In vigore dal 1 gen 2004
Ambito di applicazione 1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti pubblici nazionali di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è regolato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento. 2. Gli enti destinatari, in ragione dell'assetto dimensionale ed organizzativo, integrano con proprio regolamento, adottato in armonia con le disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'amministrazione e la contabilità nelle materie non specificatamente disciplinate dal presente regolamento. 3. Il regolamento di contabilità, deliberato dall'organo di vertice, è trasmesso all'amministrazione vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-2