Art. 19 · Fondo rischi ed oneri
Titolo IICapo I

Art. 19

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Fondo rischi ed oneri

In vigore dal 1 gen 2004
Fondo rischi ed oneri 1. Gli accantonamenti al fondo rischi ed oneri, per spese future e per ripristino investimenti, stimate per un importo diverso da zero, presentano previsioni di sola competenza. 2. Su tali stanziamenti non possono essere emessi mandati. A fine esercizio le relative somme confluiscono nella parte vincolata del risultato di amministrazione. 3. L'utilizzo delle relative disponibilità è effettuato con il procedimento di variazione al bilancio di previsione; contestualmente è ridotto il correlativo e contrapposto fondo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-19