Art. 16 · La relazione del collegio dei revisori dei conti
Titolo IICapo I

Art. 16

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La relazione del collegio dei revisori dei conti

In vigore dal 1 gen 2004
La relazione del collegio dei revisori dei conti 1. Il bilancio di previsione, almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo di vertice, è sottoposto all'attenzione del collegio dei revisori dei conti che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone l'approvazione o meno. 2. La relazione deve contenere considerazioni e valutazioni sul programma annuale e sugli obiettivi che l'ente intende realizzare ed, in particolare, sull'attendibilità delle entrate previste nei vari capitoli di bilancio sulla base della documentazione e degli elementi di conoscenza forniti dall'ente nella relazione programmatica, nonché sulla congruità delle spese, tenendo presente l'ammontare delle risorse consumate negli esercizi precedenti, le variazioni apportate e gli stanziamenti proposti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-16