Titolo II›Capo I
Art. 11
11 / 95Il preventivo finanziario
In vigore dal 1 gen 2004
Il preventivo finanziario
1. Il preventivo finanziario si distingue in "decisionale" e "gestionale" ed è formulato in termini di competenza e di cassa.
Esso si articola, per le entrate e per le uscite, in centri di responsabilità di 1° livello, stabiliti in modo che a ciascun centro corrisponda un unico responsabile con incarico dirigenziale, o funzionario, cui è affidata la relativa gestione.
2. I centri di responsabilità di 1° livello sono determinati con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun ente.
3. Il preventivo finanziario decisionale è deliberato dal competente organo di vertice.
4. Il preventivo finanziario è illustrato da una nota preliminare ed integrato da un allegato tecnico in cui sono descritti i programmi, i progetti e le attività da realizzare nell'esercizio ed i criteri adottati per la formulazione delle valutazioni finanziarie ed economiche.
5. In particolare, nella nota preliminare sono indicati:
- gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che i centri di responsabilità intendono conseguire ed attuare in termini di servizi e prestazioni;
- il collegamento fra questi obiettivi e programmi e le linee strategiche descritte nella relazione programmatica del presidente o dell'organo di vertice;
- gli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati;
- i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito del bilancio;
- i criteri di massima cui i titolari dei centri di responsabilità di livello inferiore debbono conformare la loro gestione.
6. Gli obiettivi ed i programmi contenuti nella nota preliminare devono provenire da un analitico e diffuso processo di programmazione esercitato da tutti i responsabili della struttura amministrativa subordinati allo stesso centro di responsabilità.
7. Nell'allegato tecnico al preventivo finanziario decisionale sono definiti:
- il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa con rinvio alle relative disposizioni normative;
- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale;
- le previsioni sull'andamento delle entrate e delle uscite per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale;
- le modalità con le quali i titolari dei centri di responsabilità di livello inferiore esercitano le competenze di cui all' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.
8. Se il centro di responsabilità di 1° livello si suddivide in centri di responsabilità di livello inferiore, i relativi programmi, progetti e piani operativi che sono descritti nella nota preliminare, sono definiti poi nell'allegato tecnico che riporta anche i criteri con cui sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e materiali a tali centri di responsabilità.
9. Il preventivo finanziario decisionale è corredato della pianta organica del personale nonché degli allegati di cui all', comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
10.Per ogni centro di responsabilità di 1° livello devono essere indicati gli elementi descritti nell', comma 3, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-11