Titolo I
Art. 1
1 / 95Definizioni e denominazioni
In vigore dal 1 gen 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l', quinto comma, della Costituzione;
Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l', comma 3, della legge 25 giugno 1999, n. 208, concernente «Disposizioni in materia finanziaria e contabile», che prevede, per gli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, la rielaborazione del regolamento di amministrazione e contabilità approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, per adeguarlo ai principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, concernente «Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70»;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, riguardante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, concernente «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell', comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Ritenuta la necessità di adeguare la contabilità degli enti pubblici non economici alla nuova realtà gestionale;
Acquisito il parere reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nell'adunanza del 4 luglio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 febbraio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Definizioni e denominazioni
Nel presente regolamento si intendono per:
a) "cassiere": il responsabile del servizio cassa esercitato per conto di un ente. È un istituto di credito che, previa sottoscrizione di una convenzione, provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese per conto di un ente senza alcuna corresponsabilità nella gestione delle risorse. L'unico limite è rappresentato dall'ammontare delle disponibilità numerarie depositate presso di esso;
b) "centro di costo": l'entità, organizzativa o astratta, cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo;
c) "centro di responsabilità": la struttura organizzativa - di livello dirigenziale generale o inferiore - incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
d) "costo": la causa economica dell'uscita finanziaria sopportata dall'operatore economico per acquisire un fattore produttivo, ovvero l'accadimento di gestione che incide negativamente sul patrimonio dell'ente;
e) "direttore generale": altrimenti denominato segretario generale, o figura analoga, è il responsabile dell'intera attività organizzativa, amministrativa e gestionale dell'ente.
f) "entrata finanziaria": l'aumento di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi;
g) "funzionario ordinatore": il dirigente o funzionario a favore del quale sono concesse autorizzazioni di spesa con ordini di provvista fondi. Il funzionario ordinatore sostituisce il funzionario delegato.
h) "ordine di provvista fondi": è un'autorizzazione ad impegnare (impegno provvisorio: diventerà definitivo alla chiusura dell'esercizio per un importo pari ai pagamenti contabilizzati).
Non è un titolo di spesa estinguibile in quietanza di entrata.
Sostituisce l'ordine di accreditamento;
i) "organo di vertice": l'organo competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente;
l) "preposto/titolare del centro di responsabilità": un dirigente, funzionario o qualunque altro dipendente. Pertanto, i livelli dei centri di responsabilità sono differenziati a seconda della complessità organizzativa dello specifico ente;
m) "regolamento di contabilità": il regolamento di amministrazione e contabilità adottato da ciascun ente in esecuzione e ad integrazione del presente regolamento.
n) "ricavo/provento": la causa economica dell'entrata finanziaria e non, che l'operatore economico riceve dallo scambio di beni e servizi, ovvero l'accadimento di gestione che incide positivamente sul patrimonio dell'ente;
o) "risultato di amministrazione": somma algebrica tra il fondo di cassa (o deficit di cassa), residui attivi e residui passivi. Se il saldo è di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato costituisce, rispettivamente, avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione;
p) "servizio ragioneria": l'ufficio bilancio, o servizio finanziario, o servizio analogo cui è affidata la gestione finanziaria dell'ente;
q) "spesa": rappresenta l'aspetto economico di un'uscita finanziaria; genericamente rappresenta l'impiego di risorse finanziarie;
r) "tesoriere": il responsabile del servizio tesoreria svolto per conto di un ente. È un istituto di credito che provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese per conto di un ente. A differenza del cassiere, gestisce le risorse numerarie sulla base del bilancio di previsione approvato e delle delibere di variazione debitamente esecutive. Può eseguire pagamenti solo entro i limiti di stanziamento dei capitoli. Alla fine dell'esercizio deve rendere all'ente il conto della propria gestione di cassa e, previo concordamento, lo deve trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il discarico.
s) "unità previsionale di base" (di seguito denominate UPB): insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità;
t) "uscita finanziaria": la diminuzione di valori numerari certi,assimilati e presunti attivi, ovvero l'aumento di valori numerari assimilati e presunti passivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-1