Art. 8 · Attuazione del programma di informazione per il consumatore
Capo III

Art. 8

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Attuazione del programma di informazione per il consumatore

In vigore dal 4 mag 2003
Attuazione del programma di informazione per il consumatore 1. Il Ministero delle attività produttive è responsabile dell'attuazione del programma di informazione ai consumatori ed elabora una reazione sullo stato di attuazione e sul grado di efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, che forniscono le ulteriori informazioni necessarie alla completezza della relazione. 2. A tale fine i costruttori e i responsabili dei punii vendita forniscano, entro ii 15 settembre 2003, le informazioni necessarie all'applicazione del programma di informazione, secondo le modalità stabilite con successivo provvedimento del Ministero delle attività produttive. 3. L'attuazione dei commi 1 e 2 non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-17;84#art-8